I percipienti di provvigioni di intermediazione (es. agenti, mediatori, rappresentanti di commercio) che si avvalgono dell’opera continuativa di dipendenti o di terzi, ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto sul 20% (invece che sul 50%) delle provvigioni incassate, devono presentare ai committenti l’apposita dichiarazione per gli anni 2024 e seguenti (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti) mediante raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata (PEC)